Prima legislazione

 

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La struttura approntata per l’Opera dai Signori Sette sullo scorcio del XIII sec. trova maggiore stabilità e articolazione nella delibera consigliare dell’agosto 1300, in cui vengono emanate vere e proprie norme per l’organizzazione della Fabbrica. Questa prima legislazione sancisce una cogestione, di fatto già esistente, tra vescovo, capitolo e comune, i quali si occupano, con pari autorità, della definizione delle cariche e degli aspetti contabili, ovvero: prelievo delle offerte per la cattedrale, raccolte in un’apposita cassetta (truncho), di cui tutti e tre hanno le chiavi, registrazione del denaro in tre distinti quaderni e pagamenti settimanali di salari e materiali.

La separazione delle entrate in moneta dell’Opera da quelle del vescovo, realizzata tramite la suddetta cassetta per le elemosine, costituisce la premessa di una gestione finanziaria autonoma, primo passo verso la futura acquisizione di “personalità giuridica”.

Per quanto concerne l’organico, la delibera del Consiglio Cittadino prevede la presenza dell’operarius, ora deputato ad una sorta di “caporalato” di cantiere, con un ruolo ridotto alla supervisione dei lavori e alla sollecitazione dei lavoranti all’operosità, e di due soprastanti, aventi il compito di visitare maestranze ed operai, correggendoli se necessario; ad essi si aggiungono due revisori dei conti per l’approvazione delle spese, un notaio, che registra le uscite quotidiane ed il camerario, economo della Fabbrica