L'ottocentesca
trasformazione buracratico- amministrativa dell'Opera è
attuata dal regolamento decretato nel dicembre 1866 dal re Vittorio
Emanuele, su proposta del Ministro di grazia, giustizia e culti.
Il nuovo Statuto, rimasto in vigore per oltre un secolo, rappresenta
la riforma del "regolamento organico" fatto redigere
due anni prima dal comune, il quale si riservava i diritti di
proprietà e la giurisdizione sul Duomo ed i suoi beni,
nonché l'autorità di nominare la c.d. Commissione
Amministrativa della Fabbrica, che agiva per delega comunale.
Quando nel 1866 lo Stato si sostituisce parzialmente al comune,
l'amministrazione dell'Opera è affidata ad un consiglio,
detto Deputazione, composto da un Presidente, di nomina regia,
in carica per quattro anni, da quattro consiglieri e due supplenti,
eletti dal Consiglio Comunale e rinnovati, per metà,
ogni due anni.
Secondo il nuovo regolamento, al Presidente
spettano tutti gli atti conservativi dei diritti dell'Opera,
da lui rappresentata in giudizio, sia come attrice che come
convenuta, e l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio.
Ampi sono i compiti della Deputazione, chiamata a decidere su
tutte le questioni di semplice amministrazione: le spese, la
nomina dei salariati, le condizioni dei contratti, i bilanci
preventivi e consuntivi (poi approvati dal comune e dal Ministero
dei culti). |
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Per la riscossione delle entrate
ed il pagamento dei mandati è confermata la figura del
Cassiere, prevista fin dal 1553.
Le perizie ed indicazioni tecniche relative ai restauri da eseguirsi
nel Duomo e l'approvazione di quelli già eseguiti non
sono di competenza della Deputazione, ma di una speciale commissione
esterna, di nomina prefettizia, che, nel 1884, sarà sostituita
dalla Commissione conservatrice degli oggetti di belle arti
e dei monumenti della provincia di Perugia.
La nuova struttura assunta dall'Opera
nel 1866 è perfezionata un anno dopo dal Regolamento
interno per la Deputazione Municipale, in cui sono menzionate
tutte le nuove figure che completano l'organigramma.
Le persone che prestano la loro opera all'amministrazione della
Fabbrica percependo una retribuzione fissa sono innanzitutto
distinte in due categorie: impiegati, come il Segretario Contabile,
il Maestro di Cappella, il Maestro di violino ed il Cassiere,
e salariati, ovvero i cantanti e componenti dell'Orchestra del
Duomo, il fattore rurale, i custodi della cattedrale (chiericoni).
In particolare, il Segretario Contabile è deputato alla
tenuta dei Libri di Amministrazione e dei registri delle deliberazioni
della Deputazione, al disbrigo della corrisponenza, nonché
ai saldi dei conti colonici.
Un altro segretario (Segretario Legale)
è previsto invece per la redazione dei processi verbali
delle adunanze e per i pareri su questioni legali dell'Opera. |
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