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approntata per l'Opera dai Signori Sette sullo scorcio del XIII
sec. trova maggiore stabilità e articolazione nella delibera
consigliare dell'agosto 1300, in cui vengono emanate vere e
proprie norme per l'organizzazione della Fabbrica. Questa prima
legislazione sancisce una cogestione, di fatto già esistente,
tra vescovo, capitolo e comune, i quali si occupano, con pari
autorità, della definizione delle cariche e degli aspetti
contabili, ovvero: prelievo delle offerte per la cattedrale,
raccolte in un'apposita cassetta (truncho), di cui tutti
e tre hanno le chiavi, registrazione del denaro in tre distinti
quaderni e pagamenti settimanali di salari e materiali. |
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La separazione delle entrate
in moneta dell'Opera da quelle del vescovo, realizzata tramite
la suddetta cassetta per le elemosine, costituisce la premessa
di una gestione finanziaria autonoma, primo passo verso la futura
acquisizione di "personalità giuridica".
Per quanto concerne l'organico, la delibera
del Consiglio Cittadino prevede la presenza dell'operarius,
ora deputato ad una sorta di "caporalato" di cantiere,
con un ruolo ridotto alla supervisione dei lavori e alla sollecitazione
dei lavoranti all'operosità, e di due soprastanti, aventi
il compito di visitare maestranze ed operai, correggendoli se
necessario; ad essi si aggiungono due revisori dei conti per
l'approvazione delle spese, un notaio, che registra le uscite
quotidiane ed il camerario, economo della Fabbrica. |
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